Clausole vessatorie
Cosa cambia nel 1996
La disciplina delle clausole vessatorie, già contenuta nel cod. civ. del 1942, è dal 1996 trasformata dalla direttiva comunitaria in materia di contratti stipulati con i consumatori che ha introdotto gli artt. 1469-bis e segg. Il consumatore non è più soggetto quindi alla tutela limitata di un tempo: la doppia sottoscrizione che prima consentiva di soddisfare la norma, ora non impedisce di considerare comunque inefficace la clausola vessatoria. Si tratta di un risultato veramente importante ed ancora non noto a tutti. Il mercato conosce ancora aree franche ove la disciplina delle calsuole vessatorie continua ad essere trattata come un tempo. Si considerano quindi vessatorie tutte quelle clausole che, secondo il principio di buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Vengono anche elencate una serie di clausole che si presumono vessatorie.
Il trattamento che ne consegue è l’inefficacia della clausola vessatoria, con salvezza del contratto.
Ecco un esempio di clausole vessatorie:
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Quelle che, nel contratto di assicurazione, prevedono che solo l’Assicuratore possa recedere dal contratto entro 60 g. dall’evento dannoso (incidente o altro).
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Quelle che escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento o di adempimento inesatto.
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Quelle che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, conseguenze manifestamente eccessive.
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Quelle che stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.
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Quelle che prevedono l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
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Quelle che stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Qui trovate solo alcuni esempi di clausole vessatorie. Il Codice del Consumo successivamente ha fatto propria la disciplina delle clausole abusive (consultalo qui).
Quando vi trovate in difficoltà nell’interpretare una clausola e vi sembra che essa vi metta in una posizione di squlibrio nell’esercizio dei vostri diritti, chiedete l’aiuto dell’Unione Nazionale Consumatori. Se risiedete nelle province di Treviso e Belluno potete comunicare direttamente con il referente.
Nella rassegna stampa, e su www.consumerlaw.it troverete altri interventi interessantissimi sull’argomento ! In particolare l’ultima pubblicazione su ErgaOmnes.
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