News
Inserita il 12 Set 2011
Sul medesimo argomento suggeriamo anche la lettura del saggio, pubblicato sulla rivista Persona e Danno:
[ Versione stampabile ]
Inserita il 28 Apr 2011
Inserita il 15 Apr 2011
Ci scrivono:
Intendo segnalare il seguente caso di malassicurazione che coinvolge la compagnia di assicurazione: AVIVA ITALIA SPA e riguarda l'evento verificatosi in data 01/08/2010 presso la mia abitazione che di seguito brevemente racconto:
In data 01/08/2010 si è sganciato un tubo d'acqua al piano primo della mia abitazione, essendo via per il week-end essa si è allagata completamente con la conseguente distruzione di mobili, pavimenti in legno, intonaci del soffitto, cucina e vari elettrodomestici.
Premetto dicendo che l'assicurazione non è mia ma dell'idraulico, il quale si è assunto ogni responsabilità del danno, infatti l'abitazione era stata appena ristrutturata completamente e ci abitavamo da appena due mesi.
Dopo il sopralluogo dei periti dell'assicurazione e dopo vari trattamenti di bonifica per asciugare l'umidità contenuta nei muri, il danno è stato stimato a circa 90000,00 euro.
Bene, dopo avervi descritto a grandi linee cosa è successo e dopo avere conseguito traumi fisici, certificati dal medico, dovuti alla vita insalubre nella nostra abitazione, proprio oggi l'idraulico mi chiama e mi riferisce che l'assicurazione lo ha contattato telefonicamente e gli ha comunicato che non risarcirà il danno, senza dargli ulteriori motivazioni.
Io mi chiedo, ma una comunicazione scritta no?
Perchè mi hanno detto di non sistemare nulla fino alla fine della pratica obbligandomi così a vivere il primo anno di vita coniugale in una casa nuova ma distrutta?
Vorrà dire che adrà bene così, non lo so!
[ Versione stampabile ]
Inserita il 13 Feb 2011
Nuova truffa a danno delle famiglie, promotre le truffa e loro si rivolgono all'Avv. Nicola Todeschini per essere risarcite. Clicca QUI per la notizia.
[ Versione stampabile ]
Inserita il 11 Nov 2010
Questa volta è una società con sede a Conegliano ad essere nel mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, grazie all'esposto relativo ad un caso verificatosi a Cordignano.
Raccomandiamo di non firmare mai nel c.d. porta a porta, perchè i tentativi di raggirare sono all'ordine del giorno. Diffidate del sistema dei "regali", "estrazioni" che vi dovrebbero beneficiare di chissà che cosa "senza impegno", non è mai così. E se vi dicono che la firma non impegna, che è solo chiesta per documetare la visita, non fidatevi!
Inserita il 21 Set 2010
Un gruppo di cittadini ha deciso di non attendere più e vuole andare sino in fondo così da comprendere se il pericolo tumori, grazie al massicci uso di pesticidi, sia tale da dover provocare una notevole marcia indietro nelle abitudini dei viticoltori. Incaricano quindi l'Avv. Nicola Todeschini di esaminare gli studi scientifici esistenti ed azione un'eventuale esposto in Procura. Vi terremo informati sugli sviluppi.
Inserita il 20 Set 2010
L'asfaltatura mal realizzata, che lascia scoperti ben due dislivelli nel terreno a margine della carreggiata dovuti a successive riasfaltature è la causa dell'incidente, molto grave, patito da un trevigiano che ha deciso di rompere gli indugi e fare causa (assistito dall'Avv. nicola Todeschini) al Comune di Treviso che, sino ad oggi, non ha nemmeno commissionato i lavori per eliminare il pericolo...
Clicca QUI per leggere l'articolo della Tribuna di Treviso
Parole chiave: difetto di manutenzione della strada, art. 2051 cod. civ., responsabilità da cose in custodia
Inserita il 09 Set 2010
Inserita il 21 Mag 2010
...la storia di una compagnia di assicurazione che abbandona il proprio assicurato al momento del giudizio ma, per fortuna, viene condannata a pagare anche le spese legali che quest'ultimo ha dovuto sopportare e, in totale, sborsa oltre 200.000 euro di spese (distribuite tra tutte le parti presenti nel giudizio) tra primo e secondo grado per non avere fatto bene il proprio lavoro! E poi si lamentano dell'aumento del valore dei risarcimenti !!
Clicca qui per ascoltare l'intervista all'Avv. Nicola Todeschini
Inserita il 21 Mag 2010
Basta con l'irresponsabilità, vogliamo che sia fatta chiarezza sulle responsabilità della tragedia sfiorata a San Fior. Chi ha realizzato quella copertura, chi ha omesso i controlli sulla sicurezza dell'immobile, devono rispondere anche se, per pura fatalità, non ci sono state vittime.
Chi anche solo ha la custodia di immobili aperti al pubblico deve prevedere controlli periodici sulla loro sicurezza e, se non lo fa, deve essere richiamato alle proprie responsabilità. La responsabilità poi di chi ha costruito deve solo accompagnarsi a quella di chi omette controlli, altrimenti l'incolumità dei nostri bambini e comunque di chiunque acceda agli immobili aperti al pubblico sarà sempre a rischio.
Vogliamo risposte chiare, pubbliche, pretendiamo serietà.
Ascolta l'intervista su RadioTop
Inserita il 10 Apr 2010
Somatoline ci è stata descritta correttamente o la pubblicità ha evidenziato informazioni non corrette?
L'autorità garante ha deifnito scorrette alcune pratiche commerciali , vietandone la diffusione:
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
c) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
d) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
e) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);
f) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);
g) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);
h) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera d), una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro).
ASSEGNA
un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo per il necessario adeguamento delle confezioni di vendita dei prodotti a marchio Somatoline Trattamento Gel Snellente Total Body; Trattamento Snellente Intensivo Notte; Trattamento Solare Snellente e Trattamento Pancia e Fianchi attraverso: la rimozione delle quantificazioni in percentuali e centimetri delle riduzioni ottenibili con l’impiego dei prodotti; la rimozione della dicitura Innovazione, l’eliminazione dei generici riferimenti ai test clinici ovvero l’inserimento di una completa informativa al riguardo, nonché l’eliminazione delle indicazioni volte ad attestare che i componenti dei diversi prodotti possono favorire la mobilitazione del grasso localizzato.
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
Inserita il 10 Apr 2010
L'avevamo più volte ricordato, (clicca QUI)ai consumatori, di stare attenti: affidarsi a chi, per soffiare clienti agli avvocati, vuole fra credere di mettere in campo un servizio gratuito, ma che gratuito non è, può essere sin troppo oneroso. La mancanza di chiarezza, poi, sulle clausole che regolano il rapporto, è ancor più biasimevole perchè fa apparire il "mercato" dei sinistri come privo di regole. E' singolare che agli avvocati non sia permessa vera pubblicità e che alle infortunistiche sia consentito invece fare credere di realizzare servizi gratuiti che invece gratuiti non sono pur essendo svolti, tra l'altro, da soggetti che non hanno certo un percorso d'istruzione ed approfondimento quale quello degli avvocati.
Ecco cosa rileva l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, salnzionando con la però esigua multa di 15.000,00 euro Zeta Infortunistica:
Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da Zeta Infortunistica, consistente nel promuovere sia sul sito www.zetainfortunistica.it/servizi_gratuiti.php, sia sulla cartellonistica ubicata presso la sua sede, la possibilità per i consumatori di avvalersi gratuitamente di alcuni servizi per la liquidazione di sinistri automobilistici, fra cui quelli di “consulenza e assistenza legale”. Più precisamente, sulla prima pagina del sito internet in questione, vi è un’icona denominata “servizi gratuiti”, cliccando la quale si accede ad una pagina contenente l’elenco dei servizi offerti gratuitamente dal professionista, che è comprensivo della “consulenza ed assistenza legale”. In realtà, come si evince dalla memoria del 6 aprile 2009, l’attività prestata da Zeta Infortunistica riguarda esclusivamente la parte stragiudiziale della gestione di un caso assicurativo. Pertanto, i servizi offerti dal professionista consistono nella richiesta al consumatore di una delega stragiudiziale a rappresentarlo “presso tutti gli uffici e le autorità competenti al fine di ottenere in via transattiva il risarcimento relativo all’incidente stradale”. Al consumatore viene contestualmente richiesta anche la delega a Zeta Infortunistica ad incaricare un legale con lei convenzionato “qualora si dovesse rendere necessario aprire un contenzioso con la compagnia”. Tali richieste vengono effettuate, tra l’altro, nella fase di avvio della pratica automobilistica di risarcimento, fase in cui il consumatore è privo delle necessarie informazioni in merito all’eventualità di un’azione legale, azione che esula, come detto, dal campo di intervento del medesimo professionista e che è, ovviamente, a titolo oneroso.
Nei messaggi promozionali segnalati, ossia al momento dell’aggancio del consumatore, non viene fatta menzione delle caratteristiche e delle limitazioni del servizio offerto da Zeta Infortunistica, né delle condizioni che renderebbero necessaria l’apertura di un contenzioso con le compagnie assicuratrici che manifestino opposizione in fase di liquidazione del danno. In altri termini, sul citato sito internet e sulla cartellonistica, oltre a non essere esplicitate le condizioni di fornitura dell’assistenza legale gratuita, non è mai definito in cosa essa consista. Né, d’altra parte, tali informazioni sono fornite al consumatore al momento della firma della delega stragiudiziale. Ne consegue che il consumatore è privo dei necessari elementi conoscitivi che gli consentono di effettuare una scelta commerciale consapevole.
L’eventuale assistenza legale, qualora si renda necessaria, viene fornita da soggetti terzi rispetto a Zeta Infortunistica ed è ovviamente priva del requisito della gratuità.
Nella pubblicità sul sito internet e sulla cartellonistica non viene, inoltre, fornita alcuna esplicita indicazione circa il fatto che, a seguito della revoca della delega alla Zeta Infortunistica, il consumatore sarà tenuto a pagare 500 euro, somma qualificata come “costo di istruzione della pratica”. D’altra parte, la delega si limita a riportare la dicitura “salvo revoca della nomina, la gestione della pratica in oggetto non comporterà alcuna spesa…”, senza alcun riferimento al versamento di 500 euro dovuto in caso di revoca.
Dagli atti istruttori è, altresì, emerso che è previsto il pagamento, a carico dell’assistito, del 10% della liquidazione del danno qualora l’assistenza della Zeta Infortunistica venga richiesta per le pratiche di gestione di garanzie dirette (polizze infortuni, grandine, atti vandalici, furti). Secondo quanto riferito nella memoria citata, tale informazione è presente solo sulla tabella prezzi affissa presso la sede di Zeta Infortunistica. Il consumatore non viene informato neppure di tale costo al momento della promozione del servizio sul sito internet e sulla cartellonista.
In definitiva, al consumatore vengono fornite informazioni fuorvianti e/o poco trasparenti in merito alle condizioni alle quali Zeta Infortunistica eroga il proprio servizio di assistenza per la liquidazione di sinistri automobilistici, impedendogli di effettuare una scelta commerciale consapevole. Alla luce di ciò, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte Zeta Infortunistica il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla completezza delle informazioni fornite ai consumatori nella promozione dell’offerta dei propri servizi. Si tratta di informazioni necessarie al consumatore per una piena cognizione della reale convenienza dell’offerta del professionista. Tale messaggio risulta pertanto idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, inducendolo a compiere una scelta commerciale non consapevole.
|
|
Unione Nazionale Consumatori |
|
| |
Comitato Provinciale di Treviso
Via Maniach, 2/b, int. 6
31020 San vendemiano, TV
Tel. e Fax: 0438/420581
Email:
consumatori@consumatori.net
|
|
|
|
|
|
Utenti on line |
|
| |
Abbiamo 12
ospiti e 0
iscritti in linea
Utente non registrato o attualmente non loggato . Potete registrarvi cliccando qui.
|
|
|
|
|
|