La responsabilità  della pubblica amministrazione per insidia stradale

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RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER INSIDIA

(Avv. Nicola Todeschini)


La Corte di Cassazione torna sull’annosa questione della responsabilità del proprietario della strada per i danni che gli utenti patiscono a causa delle insidie che incontrano sul manto stradale, con una sentenza che chiarisce, per fortuna, il significato di uno degli orientamenti negativi che la terza sezione aveva sin qui, in alcune sentenze, enunciato. L’occasione è data dal ricorso per cassazione avverso la sentenza negativa in primo grado ed in secondo grado, presentato da una signora di Voghera la quale, in qualità di genitore esercente la potestà sulla propria figlia minore, convenne dinnanzi al Tribunale di Voghera il comune, in qualità di proprietario della strada pedonale percorrendo la quale la signora perse l’equilibrio fin che trasportava in braccio la figlia minore: nella caduta la piccola subiva lesioni.
Si accertava che il motivo della caduta era causato dall’assenza di alcuni cubetti di porfido sul selciato. In primo grado ed anche successivamente in sede d’appello a Milano, i giudici hanno ritenuto inapplicabile l’art. 2051 del Codice Civile e hanno escluso che la sconnessione del fondo stradale per la mancanza di alcuni cubetti di porfido, potesse costituire un’insidia, dato che sarebbe stata percepibile da qualsiasi pedone di normale prudenza.
La Corte di Cassazione, invece, ha dato ragione alla ricorrente sostenendo che la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 Codice Civile può essere esclusa solo nelle ipotesi in cui l’esercizio di un controllo continuo ed efficace risulti oggettivamente impossibile, a causa della notevole estensione del bene e del suo generale utilizzo da parte dei terzi.
Risulta quindi affermato il principio secondo il quale dev’essere la pubblica amministrazione a dimostrare che sia stato per lei oggettivamente impossibile mantenere in stato non insidioso il manto stradale del bene (in questo caso la strada) che ha in custodia, e ciò proprio ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile che prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso di specie poi, la cassazione ha ritenuto che trattandosi di strada pedonale la mancanza dei cubetti di porfido potesse tanto più essere rilevata dal proprietario della strada, atteso che la stessa in quanto pedonale risultava circoscritta e quindi più facilmente controllabile.
L’augurio finale è comunque quello che le amministrazioni dimostrino una sensibilità decisamente maggiore nei confronti della manutenzione del manto stradale, e soprattutto sappiano intervenire nei confronti delle stesse aziende che incaricano della manutenzione e dei lavori in genere stradali, affinché sia preservato il diritto degli utenti alla percorrenza delle strade senza cadere in insidie imprevedibili.



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