
(Avv. Nicola Todeschini)
Questa è la decisione del Giudice di Pace di Roma, Dott. Iavarone, il quale ha condannato il sindaco Veltroni in proprio ed il Comune di Roma in persona del sindaco protempore, a risarcire il danno esistenziale rappresentato dallo stress e dal turbamento al quale sia stato sottoposto un pedone (nella fattispecie un avvocato di Roma) costretto ad attraversare più volte al giorno un ponte sul cui marciapiede vi era un continuo ed indisciplinato transito di motocicli.
In effetti nell’attraversamento del ponte Matteotti il danneggiato rilevava che l’altezza dei marciapiedi era ridotta a pochissimi centimetri, da quando il comune aveva realizzato sul ponte una corsia centrale destinata a tram ed autobus, cosicché i mezzi a due ruote vi salivano per percorrere la strada in sicurezza ostacolando in modo importante i pedoni ed esponendoli quindi a rischi che il comune non ha mai inteso affrontare, nonostante svariate diffide inviate precedentemente alla causa.
Il danno è stato considerato di tipo esistenziale in quanto alcuna lesione patologica aveva toccato l’integrità fisica della persona, ma un danno alla libera estrinsecazione della personalità umana per i disagi che l’attore ha dovuto affrontare nel sollecitare numerose volte il Comune di Roma ed il sindaco ad adempiere i loro precisi doveri, e ciò indipendentemente dal danno – conseguenza, come hanno già più volte sostenuto condivisibili orientamenti giurisprudenziali della suprema Corte di Cassazione.
E’ importante rilevare che il giudice ha sottolineato il comportamento negligente del comune di Roma, il quale non ha mai riscontrato se non a distanza di notevole tempo i numerosi inviti del proprio cittadino a monitorare quel tratto di strada affinché la sua incolumità fosse preservata.
Anche questa pronuncia (il sindaco è stato condannato a pagare € 2.000,00 di danni) ricorda a noi cittadini e soprattutto alle pubbliche amministrazioni, che le lettere di segnalazione delle potenziali insidie debbono essere riscontrate e debbono essere presi provvedimenti in tempo utile non solo perché il silenzio può costituire omissione d’atti d’ufficio, ma anche perché l’eventuale maggior danno che il cittadino subisca ottenendo quindi il risarcimento dal comune, causato dall’inerzia dello stesso nell’eliminare l’insidia pur segnalatagli, può costituire anche ipotesi di responsabilità erariale del comune medesimo e dei suoi funzionari, per non aver provveduto quantomeno a diminuire se non ad eliminare il rischio.
Collegamenti
[1] http://www.difesamalato.it/module-News-view-topic-43.phtml