In un articolo apparso sul Secolo XIX Web, vengono riprodotte affermazioni (che riteniamo verosimile siano state mal interpretate) secondo le quali "«È importante capire, e non sempre la gente lo sa, che la responsabilità del medico è prevista solo in caso di colpa grave".
A questa affermazione giuridicamente non corretta, il giurista del Centro di Studio ha così replicato, scrivendo al giornale:
Spett.le Redazione,
ho letto con attenzione il pezzo sotto riprodotto, che ci è stato segnalato e che contiene affermazioni che, se riportare fedelmente, meritano di essere confutate.
Dubitiamo, infatti, che un avvocato abbia mai potuto sostenere che «È importante capire, e non sempre la gente lo sa, che la responsabilità del medico è prevista solo in caso di colpa grave.>>. L'affermazione, infatti, non è corretta, anzi va smentita recisamente. La limitazione di responsabilità civile ai casi di colpa grave, contenuta nell'art. 2236 cod. civ., si riferisce solo alla colpa per imperizia -e non a quella per negilgenza ed imprudenza, decisamente più frequenti- e alle sole ipotesi nelle quali il medico si sia trovato a combattere casi di speciale difficoltà, evenienza, questa, che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente solo in casi limitatissimi, tanto da far affermare autorevolmente che ormai la norma non rappresenta più da almeno un decennio un'ancora di salvezza per i sanitari.
Nella maggior parte dei casi, quindi, il medico e la struttura sanitaria rispondono anche per colpa lieve, spettando peraltro proprio a questi ultimi, eventualmente accusati di aver commesso un errore, la dimostrazione di aver invece assolto diligentemente la propria prestazione, risultando viceversa soccombenti.
Data la delicatezza dell'argomento, e lo sconforto che i pazienti colpiti da malprassi non meritano, mi permetto di suggerire che la presente replica venga pubblicata affinchè informazioni non corrette e fonte di disinformazione possano essere sostituite da quelle scientificamente esatte.
Conto sulla serietà del giornale e chiarisco, se vi può essere utile, che tale parere è reso dal sottoscritto non solo in qualità di giurista del Centro di Studio per la Difesa del Malato ma anche di membro dell'Ufficio Legale del Gruppo di Ricerca in Scienze Medico Legali dell'Università di Siena www.scienzemedicolegali.it
In attesa di riscontro, poichè tale precisazione verrà pubblicata anche nel portale www.difesamalato.it unitamente al pezzo recante le inesatte affermazioni e, ci auguriamo, del successivo che rechi la richiesta precisazione, porgo i migliori saluti. Avv. Nicola Todeschini
La Replica è stata in parte riprodotta sul web.
Successivamente interviene nel dibattito anche il Prof. Cosimo Lorè, titolare della cattedra di Medicina Legale presso l'Università degli STudi di Siena e coordinatore del Gruppo di Ricreca in Scienze Medico Legali del medesimo ateneo:
29/02/2008 - 10:43
Cosimo Loré, Siena
L’Avvocato Nicola Todeschini, da ottimo allievo del giurista Cendon, si sta facendo carico di un compito squisitamente accademico, importante ed impegnativo, che, perfettamente in linea con quel che il nostro gruppo esprime scientificamente in pubblicazioni e perizie, solo pochissimi vogliono e possono affrontare: non tacere ma replicare di fronte a marchiane quanto diffuse “castronerie” che non passerebbero a un normale esame universitario di giurisprudenza o di medicina, almeno a quelli presieduti dal sottoscritto. Prof. Cosimo Loré, Responsabile di SCIENZEMEDICOLEGALI Università degli Studi di Siena
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